È il Rappresentante Legale del Fondo, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
È eletto dal CDA nel suo seno tra i membri eletti in rappresentanza degli iscritti.
È sostituito dal Vice Presidente anch'egli eletto in seno al CDA tra i membri nominati dalle Società.
IL Consiglio di Amministrazione (CdA) ha il compito di amministrare il Fondo.
Il CdA è regolato dallo Statuto per ruolo e funzionamento ed ha durata triennale.
Il CdA è composto, secondo il criterio della partecipazione paritetica, da 8 rappresentanti dei lavoratori eletti tra gli iscritti dalla Assemblea dei Rappresentanti e da 8 membri nominati dalle Società aderenti.
Costituiscono prerogative del Cda le decisioni concernenti:
Gli iscritti partecipano al governo del fondo Pensione attraverso propri rappresentanti eletti, sulla base del Regolamento elettorale, in numero variabile da un minimo di 30 ad un massimo di 80 componenti. L'Assemblea dei Rappresentanti può essere convocata in seduta:
ordinaria: per l'approvazione del bilancio, l'elezione dei membri del CdA e del Collegio dei Sindaci in rappresentanza degli iscritti, la definizione degli indirizzi generali del Fondo, azioni di responsabilità verso i componenti del CdA e il collegio dei Sindaci e conseguente revoca degli stessi;
straordinaria: modifiche dello Statuto, scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.
Il Collegio dei Sindaci è l'organismo di sorveglianza del Fondo Pensione. E' composto da quattro membri effettivi e due membri supplenti di cui due effettivi ed uno supplente nominati dalle Società e gli altri eletti dall'Assemblea in rappresentanza degli iscritti.
I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Sindaci elegge tra i propri membri di nomina delle Società il proprio Presidente nel corso della prima riunione di ciascun mandato.
Al Collegio dei Sindaci spettano i compiti ed i doveri previsti dall'art. 2403 e seguenti del c.c. e l'osservanza degli obblighi previsti dal Decreto e dalla normativa vigenti. In particolare essi devono:
Il Direttore Generale del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione: svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati.
Verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni dello Statuto del Fondo.
Invia a COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.