Caratteristiche fondamentali

Sezione I a prestazione definita

Comprende i dipendenti in pensione già titolari di prestazioni aggiuntive o integrative al momento della trasformazione dei fondi secondo le nuove regole previste dal Dlgs 124/93 (vedi Sez. II) e quanti, ancora in attività di servizio, hanno scelto di rimanere in questa sezione. Le risorse finanziarie che rappresentano il patrimonio della sezione sono investite in un unico comparto.

Sezione II a contribuzione definita

Adesione volontaria: solo manifestando la propria volontà si aderisce al Fondo.

Contribuzione definita: i contributi dovuti al Fondo sono quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Capitalizzazione individuale: ogni dipendente iscritto ha una propria posizione individuale in cui confluiscono tutti i contributi versati a suo nome ed i rendimenti derivanti dai relativi investimenti in attività finanziarie.

Gestione pluricomparto: le risorse di pertinenza della sezione vengono investite in cinque differenti comparti o linee d'investimento dalla 1 alla 5, caratterizzate da un diverso grado di rischio delle attività finanziarie sottostanti dovuto anche al diverso peso sul totale dei titoli di capitale rispetto ai titoli di debito. La linea d'investimento deve essere scelta al momento della adesione e può essere cambiata non prima che sia trascorso almeno 1 anno dalla precedente opzione.

Attività esternalizzate

Gestori finanziari: gestiscono il patrimonio del Fondo. Essi sono per la Sez. I, la Società Mediobanca SGR per l'intero patrimonio della Sezione; per la Sez. II, la Società Mediobanca SGR per la linea 1, la Società Amundi Asset Management SGR per la linea 2 e 3 ed inoltre, la Società Eurizon Capital SGR per la linea 4.

Gestori assicurativi: gestiscono il patrimonio del Fondo per la Linea 5 le Compagnie Allianz Ras e UnipolSai.

Banca Depositaria: custodisce le risorse del Fondo, esegue le istruzioni impartite dai Gestori e ne verifica la conformità ai limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dalle singole convenzioni di gestione. La Banca Depositaria del Fondo è DEPObank Banca Depositaria Italiana con sede in Via Anna Maria Mozzoni 1.1 - 20152 Milano.

Gestore delle rendite: gestisce le prestazioni in rendita. Il Fondo BPA ha stipulato la convenzione con la Compagnia di assicurazione UnipolSai per questo ruolo.

Service amministrativo: gestisce la parte amministrativo-contabile del Fondo. Il Gestore del Fondo è Previnet S.p.A. con sede a Preganziol (TV), Via Enrico Forlanini n.24, località Borgo Verde.

Contribuzione alla Sez. II del Fondo

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

Contribuzione

Quota TFR

Contributo1

Decorrenza e periodicità

Lavoratore2

Datore di lavoro

Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993

100%

0,50%

3%5

I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'adesione Possono essere anche attivati versamenti periodici a cadenza infrannuale. Valgono al riguardo le modalità definite nel "Regolamento Contributi Volontari" e "Regolamento Contribuzione volontaria familiari a carico".

Lavoratori già occupati al 28.04.1993 ed iscritti successivamente a previdenza complementare

dal 50% al 100%3

0,50%

3%5

Lavoratori già occupati al 28.04.1993 ed iscritti a tale data a previdenza complementare

Familiari Fiscalmente a carico6

0% o 100%

0,50%4

4%7

(1) In percentuale sull'imponibile AGO-INPS, senza massimali. Per gli aderenti ex Fondo Pensione Carilo sull'imponibile AGO-INPS, decurtato da esclusioni con accordo ad hoc. Per gli aderenti ex Fondo Pensione Carichieti sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.
(2) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione di cui al precedente punto (1).
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.
(4) Per gli aderenti ex Fondo Pensione Carilo minimo 1%
(5) Per gli aderenti ex Fondo Pensione Carichieti 3,50% e per gli aderenti ex Fondo Pensione Carilo 4%
(6) La contribuzione a favore dei familiari fiscalmente a carico, deve avvenire esclusivamente mediante versamento, a mezzo bonifico bancario, da parte dall'iscritto. L'importo della contribuzione e la cadenza dei versamenti sono liberamente stabiliti all'atto dei versamenti stessi, tenendo presente che i versamenti possono essere eseguiti soltanto nei mesi di gennaio, aprile, giugno, settembre e novembre di ciascun anno, con un importo minimo di 100,00 €, per bonifico.
(7) Percentuali contributive aggiuntive sono previste per gli aderenti ex Banca Popolare di Ancona e Agenzia delle Entrate-Riscossione in funzione dell'anzianità di servizio ad una certa data.

Tassazione

La tassazione delle prestazioni in un Fondo pensione è stata riformata con l'approvazione del Decreto Legislativo n. 47/2000. Agli iscritti al 31.12.2000 si applica la previgente disciplina fiscale per la parte di prestazione maturata entro tale data e, il nuovo regime fiscale, per la parte di prestazione maturata successivamente.

La tassazione nel RISCATTO

Riscatto VOLONTARIO: in caso di decesso, mobilità, cambio contratto. ecc.. :

  • tipo di tassazione: tassazione ordinaria;
  • aliquota: aliquota IRPEF dell'anno in cui si riceve la somma;
  • base imponibile: importo liquidato (contributi azienda + contributi aderente + TFR) al netto dei contributi NON dedotti e dei rendimenti maturati.

N.B.: il reddito derivante dal riscatto è un tipo di reddito che dovrà essere sommato agli altri percepiti nell'anno ai fini della tassazione definitiva.

Riscatto INVOLONTARIO: in caso di decesso, pensionamento, mobilità (fondo sostegno al reddito), fallimento dell'azienda, ecc..:

  • tipo di tassazione: tassazione separata;
  • aliquota: aliquota media corrispondente al reddito di riferimento applicando gli scaglioni e le aliquote IRPEF vigenti nell'anno in cui È sorto il diritto;
  • base imponibile: importo liquidato (contributi azienda + contributi aderente + TFR) al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati.

N.B.: questa parte di tassazione (prestazione maturata successivamente al 31.12.2000 come già detto) è a titolo di acconto in quanto verrà riliquidata da parte del Fisco sulla base della aliquota media degli ultimi 5 anni.

La tassazione nell'ANTICIPAZIONE

È analoga a quella prevista per il riscatto involontario con l'eccezione del calcolo della base imponibile che, nel caso della anticipazione, è al lordo dei redditi già tassati.

La tassazione nella RENDITA

La rendita si divide idealmente in tre parti:

  • parte che non ha ancora subito imposizione e che viene pertanto tassata a tassazione ORDINARIA IRPEF (contributi dedotti dell'aderente e contributi azienda, TFR);
  • rendimenti già tassati in fase di accumulo e contributi non dedotti che sono ESENTI;
  • rivalutazione annuale della rendita in corso di erogazione tassata con imposta sostitutiva del 12,50%.

La tassazione della R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

La parte imponibile della rendita temporanea erogata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei diversi periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare (fino al 31.12.2000, dall'01.01.2001 al 31.12.2006 e dall'01.01.2007), è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota pari al 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15°anno di partecipazione alla previdenza complementare, con una riduzione massima del 6%; l'aliquota minima applicabile è pertanto pari al 9%. Le rate di “RITA” vengono erogate al netto di tale prelievo fiscale.

La tassazione nella prestazione sotto forma di CAPITALE (max 50%)

Il lavoratore aderente che ha i requisiti per la rendita, all'atto del pensionamento, puù richiedere la prestazione maturata sotto forma di capitale per un massimo del 50% della sua posizione. Qualora l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'aderente puÚ optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato. La tassazione è separata e nel caso di ammontare erogato in capitale superiore ad 1/3 (fino ad un max del 50%) è penalizzata con la ulteriore tassazione dei rendimenti che sono già stati tassati in fase di accumulo.